


Approvato dall'Assemblea il 15 luglio 2009
TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI
Art.1 - Costituzione
Nell'ambito dell'Associazione Industriali della Territoriale del Canavese e con sede in Ivrea, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.
Art. 2 - Scopi
Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Associazione Industriali del Canavese, persegue i seguenti scopi:
Art. 3 - Attività
Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:
Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.
In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza all’Associazione Industriali del Canavese.
TITOLO SECONDO
COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
Art.5 - Requisiti per l’appartenenza
L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.
Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Canavese, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:
Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.
Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far aderire dei Giovani Imprenditori, non iscritti alla Associazione Industriali del Canavese, a patto che s’impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, nè avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.
Art. 6 - Modalità di ammissione
Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Associazione.
Art. 7 - Quota associativa
E’ facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione.
L’eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell’importo sarà deliberata dall’Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Cessazione dell’appartenenza
L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
TITOLO TERZO
ORGANI
Art. 9 - Elencazione
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
Sezione I - ASSEMBLEA
Art.10 - Convocazione e validità
L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.
E’ presieduta dal Presidente del Gruppo, o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme del presente Regolamento.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.
Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.
Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.
Art. 11 - Attribuzioni
Spetta all’Assemblea :
a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo.
b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
c) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.
d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
e) Approvare il rendiconto economico
f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative.
g) Deliberare in merito al programma annuale del gruppo.
h) Deliberare in merito alla relazione annuale del Presidente del Gruppo.
i) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.
j) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione Industriali.
k) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo10.
Art. 12 - Modalità di votazione
Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.
Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.
Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere i) e j) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 - Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l’ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.
Art. 14 - Modalità di candidatura
Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 7 giorni prima della Assemblea alla Segreteria del Gruppo, che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti dei candidati.
Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno 1 anno di anzianità alla data dell'Assemblea.
Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature, in modo da raggiungere il numero minimo richiesto.
Ove ciò non accada, l'Assemblea potrà deliberare di ridurre il numero dei Consiglieri da eleggere per il triennio e procederà alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.
Art. 15 - Norme per l’elezione del Consiglio
La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea la lista alfabetica dei candidati insieme alla scheda di votazione.
Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.
I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.
In caso di parità di voti, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l’anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno motivato. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro tre giorni.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della meta più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto non è delegabile.
Art. 17 - Attribuzioni
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
b) Svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea.
c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.
d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
e) Curare i collegamenti con l'Associazione, con gli altri Gruppi Giovani Imprenditori, e con altri Gruppi o Associazioni.
f) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
g) Assegnare, a propria facoltà e giudizio, incarichi specifici.
h) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.
i) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
j) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Industriali del Canavese.
Art. 18 - Dimissioni e decadenza
Le eventuali dimissioni di Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti non giustificati a tre riunioni consecutive regolarmente convocate, che abbiano avuto luogo in un periodo di tempo non inferiore ai 60 giorni, decadono automaticamente dalla carica.
Entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, o dalla data della decadenza di un suo membro, il Consiglio Direttivo deve sostituirlo con il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di indisponibilità di candidati, l'Assemblea successiva provvederà ad eleggere i membri mancanti nel Consiglio Direttivo, per la residua durata di carica.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.
Art. 19 - Commissione di scrutatori e ricorsi in materia elettorale
La regolarità delle votazioni viene controllata da una Commissione di scrutatori composta da 3 iscritti al Gruppo proposti dal Presidente ed approvati dall'Assemblea, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.
La Commissione è presieduta dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:
Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Canavese.
Sezione III - PRESIDENZA
Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente
Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell’azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
Almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare alla Segreteria del Gruppo la propria candidatura, corredata da relativo Programma.
Entro quindici giorni prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.
Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.
Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.
La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.
L’ eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei. Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.
In caso di permanente impedimento o dimissioni del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate in via provvisoria dal Vice Presidente più anziano di età fino alla successiva Assemblea.
Art. 21 - Presidente
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:
Art. 22 - Vice Presidenti
I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.
Per la validità dell'elezione è prescritta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
I Vice Presidenti affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.
Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità
Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.
La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.
Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.
Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.
TITOLO QUARTO
GESTIONE
Art. 24 - Segreteria
Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Canavese con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario del Gruppo assiste alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, è incaricato della tenuta dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e svolge le mansioni proprie della Segreteria.
Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE
Art. 25 - Scioglimento del Gruppo
L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11, lettera j, e dall’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 26 - Modifiche del Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta di Confindustria Canavese.
Art. 27 - Rinvio allo Statuto di Confindustria Canavese e controversie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Canavese nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.
Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Canavese.
Art. 28 - Disposizione transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’organo direttivo competente di Confindustria Canavese.
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.
Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.